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Recupero crediti
Norme di riferimento
R.D. 18.06.1931, n. 773 (T.U.L.P.S., Art.115)
D.Lgs. 25.09.1999, n. 374
D.M. 06.07.1994 (Art. 4, comma 2)

Consultazione
http://www.parlamento.it/leggi/deleghe/99374dl.htm
Ufficio Studi CNN – Risposta a Quesito n. 58-2007/I
Circ. Polizia 2012008 prot. 557/Pas/118 58.12015
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?id={636A311D-E283-4C3F-B466-52EF4A69F19E}

Per espressa previsione dell’art. 4, comma 2, del D.M. 06.07.1994, l’attività di recupero crediti non rientra nella definizione di prestazione di servizi a pagamento, pertanto può essere oggetto di qualunque tipo di società.
L’attività di recupero crediti per conto terzi è espressamente menzionata all’art. 1, lett. a) del D.Lgs. 25.09.1999, n. 374, laddove sancisce l’applicazione ad essa della normativa “antiriciclaggio” (Legge n. 197 del 1991), precisando che il suo svolgimento resta subordinato “alla licenza di cui all’articolo 115 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18.06.1931, n. 773.
L’art. 115 T.U.L.P.S. dispone che “non possono aprirsi o condursi agenzie di prestiti su pegno o altre agenzie di affari, quali che siano l’oggetto e la durata, anche sotto forma di agenzie di vendita, di esposizioni, mostre o fiere campionarie e simili, senza licenza del Questore”.
Recentemente è intervenuta una nuova disposizione in materia: l’art. 17 della Legge 28.12.2005, n. 262, dispone che “i mediatori creditizi iscritti all’albo di cui all’articolo 16 della Legge 07.03.1996, n. 108, possono svolgere anche l’attività di mediazione e consulenza nella gestione del recupero dei crediti da parte delle banche o di intermediari finanziari di cui all’articolo 107 del testo unico di cui al D.Lgs. 01.09.1993, n. 385, e successive modificazioni”.
I mediatori creditizi sono disciplinati, oltre che dalla legge 108/1996, anche dal D.P.R. 287/2000.
Si ricorda che è mediatore creditizio colui che professionalmente, anche se non a titolo esclusivo, ovvero abitualmente, mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari (ex artt. 106 ss. T.U.B.) con la potenziale clientela, al fine della concessione di finanziamenti, L’oggetto sociale nelle società di capitali sotto qualsiasi forma.

I mediatori creditizi svolgono la loro attività senza essere legati ad alcuna delle parti da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza.

Ad essi è vietato concludere contratti nonché effettuare, per conto di banche o di intermediari finanziari, l’erogazione di finanziamenti e ogni forma di pagamento o di incasso di denaro contante, di altri mezzi di pagamento o di titoli di credito (art. 2, D.P.R. 287/2000).
Lo svolgimento di tale attività è riservato a soggetti, in possesso di determinati requisiti, iscritti in apposito albo tenuto dalla Banca d’Italia (che ha assunto le funzioni dell’UIC), sotto l’alta vigilanza del Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica (art. 3, D.P.R. 28.07.2000, n. 287), ma è compatibile con lo svolgimento di “altre attività professionali” (art. 16, comma quinto, Legge 108/1996).
Qualora l’attività di mediazione creditizia sia svolta da persona giuridica, la stessa deve essere
esercitata per il tramite di persone fisiche iscritte nell’albo.

Possono iscriversi nell’albo società il cui oggetto sociale comprenda la mediazione creditizia e che risultino in possesso dei requisiti di cui al comma secondo, art. 4, D.P.R. 287/2000 (possesso di requisiti di onorabilità da parte dei soci di controllo e da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo).
L’art. 17 della legge 262/2005 non dispone espressamente alcuna riserva di attività, contrariamente a quanto avviene attraverso l’art. 16 della Legge 108/1996 (“L’attività di mediazione o di consulenza nella concessione di finanziamenti da parte di banche o di intermediari finanziari è riservata ai soggetti iscritti in apposito albo istituito presso il Ministero del tesoro”).
Dunque la norma potrebbe essere interpretata in maniera duplice: si potrebbe, cioè, ritenere l’attività di recupero crediti riservata in via esclusiva ai mediatori creditizi, ritenendo la disposizione volta ad “ampliare” il concetto di mediazione creditizia, oppure – come forse è più plausibile, stando ad un’esegesi letterale della norma – ritenere che si sia voluto soltanto prevedere un ampliamento dell’attività di tali soggetti.
La legge non esclude esplicitamente l’ipotesi di attribuire ad uno stesso soggetto più autorizzazioni di pubblica sicurezza, la delicatezza delle mansioni connesse all’esercizio delle licenze, la necessità – derivante dalla natura strettamente personale del titolo di polizia – che il titolare della stessa si assuma direttamente il compito di esercitare l’attività per le quali è autorizzato, con il relativo, immediato, carico di responsabilità nei confronti dell’Autorità di pubblica sicurezza, suggeriscono di dar luogo a tale eventualità con prudenza e, comunque, soltanto in quei casi in cui siano del tutto differenziate le sedi, l’apparato tecnico – organizzativo ed il personale utilizzati nell’esercizio delle diverse licenze.

Le agenzie di recupero crediti in possesso di regolare licenza possono operare su tutto il territorio nazionale e non solo nella provincia in cui hanno ottenuto l’abilitazione, senza dover conseguire nuove autorizzazioni e senza dover disporre di ulteriori locali (Circ. Polizia 2012008 prot. 557/Pas/118 58.12015).
L’attività di recupero crediti per conto di terzi si distingue dalla diversa attività che passa sotto il nome di “Factoring”, (quando il cedente e il  cessionario sono imprenditori e i crediti ceduti sorgono da contratti stipulati dal cedente nell’esercizio dell’impresa, la cessione di crediti pecuniari verso corrispettivo si configura, ai fini di questa indagine, come “attività riservata”, soggetta ad una peculiare disciplina privatistica).

Oggetto sociale proposto
La Società ha per oggetto:
– la prestazione di servizi di gestione e recupero crediti per conto di terzi in via stragiudiziale, ai sensi
dell’art.115 del T.U.L.P.S. e/o l’assistenza ausiliaria per il recupero in sede giudiziale, con relativo
servizio di incasso e rimessa, nonchè di valutazione commerciale dei crediti stessi;
– l’assunzione di mandati per il servizio di recupero crediti al domicilio dei debitori per conto di
Società finanziarie, istituti bancari ed aziende in genere.